Qualche tempo fa, in uno dei nostri approfondimenti, avevamo descritto il del meccanismo della “Camera di Compensazione” della FIGC, ovverosia della modalità attraverso la quale una società di calcio italiana regola i pagamenti dei calciatori acquistati da un’altra società italiana.
La FIGC, con il Comunicato Ufficiale n. 441A/2016 ha aggiornato alcune delle regole relativa al trasferimento dei calciatori, fin particolare per quanto attiene le modalità di pagamento e le relative garanzie. Vediamolo insieme.
Le date standard dei pagamenti
Prendendo come spunto le date della stagione 2016/17, vengono identificate due finestre principali di acquisto che corrispondono alla sessione estiva (dal 1° luglio 2016 fino al 31 agosto 2016) e alla sessione invernale (dal 3 gennaio 2107 al 31 gennaio 2017). Mancano, rispetto alle precedenti edizioni, i riferimenti alle due sessioni intermedie riservate al tesseramento dei calciatori svincolati.
Per ciascuna di queste sessioni, viene previsto il valore dell’acconto da versare al momento del perfezionamento dell’acquisto nonché il numero di rate (e la loro consistenza) per il saldo, che deve essere garantito mediante l’utilizzo di crediti esistenti presso la Camera di Compensazione, ovvero attraverso fideiussioni bancarie o assicurative:
A seconda del momento in cui è effettivamente avvenuto l’acquisto sono altresì previste delle scadenze tassative per regolarizzare la propria posizione in Lega (con la compensazione dei crediti o la presentazione delle fideiussioni), superate le quali la Lega fa decadere il visto di esecutività al trasferimento:
Anche in questo caso il Comunicato contiene una differenza rispetto al passato, perché per la sola Serie A unifica in un’unica finestra temporale tutte le operazioni realizzate fino al 31 luglio 2016, quindi anche quelle formalmente concluse prima del 30 giugno (che verranno registrate all’apertura del mercato). È probabile che su questa decisione abbia influito l’avvenuta eliminazione del meccanismo delle comproprietà (ex art. 102 NOIF), che muovevano rilevanti somme di denaro negli anni precedenti, tuttavia non è chiaro perché questo beneficio sia limitato alle squadre che competono nella massima serie e non anche a quelle di Serie B e Lega Pro, che hanno invece uno step intermedio al 6 luglio per tutte le operazioni definite fino al 30 giugno.
Le dilazioni di pagamento: da 2 a 5 anni
La camera di compensazione prevede la possibilità di operare anche oltre le condizioni “standard” dell’acquisto. Il venditore può infatti concedere delle dilazioni di pagamento al compratore, ma non esiste libertà assoluta :
- fra squadre di Serie A è possibile arrivare ad un massimo di 5 anni.
- laddove il rapporto sia fra una squadra di Serie A ed una di Serie B, ovvero fra squadre di Serie B, la dilazione massima consentita è di 3 anni.
- le squadre di Lega Pro possono cedere contratti a squadre di Serie A o Serie B con una dilazione fino a 3 esercizi, mentre fra squadre appartenenti alla Lega Pro il limite massimo è di 2 anni.
La FIGC ha previsto delle limitazioni per evitare un eccessivo spostamento in avanti degli esborsi:
- 5 rate: le ultime due non possono superare il 50% del totale;
- 4 rate: l’ultima non può superare il 50% del totale;
- 3 rate: l’importo della terza deve essere inferiore alla prima e la seconda non può superare il 70% del totale (una situazione standard potrebbe essere 30/40/30);
- 2 rate: la seconda non può essere superiore al 50% del totale.
Viene anche precisato che l’obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva, per tutti i contratti che verranno stipulati a partite da questa stagione sportiva (Serie A e B), “deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali) nella finestra di mercato immediatamente successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all’obbligo di cui all’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.”
In sostanza, per tutti quei prestiti che dovessero diventare immediatamente definitivi al termine della sessione estiva (prima in cui questa nuova regola si applica) già all’inizio della stagione 2016/17 (pensiamo ad esempio, aquei casi in cui è previsto che il passaggio definitivo avviene in occasione della prima presenza del calciatore interessato):
- se la condizione di trasformazione di è verificata entro la chiusura della sessione invernale, gli impegni andranno regolati entro la prima scadenza successiva al 31.01 (attualmente fissata al 6 febbraio)
- se, invece, la condizione si verifica successivamente alla chiusura della sessione invernale, gli impegni andranno regolati entro il 30.06; il Comunicato Ufficiale specifica che i club si possono però accordare per spostare questo adempimento al primo successivo (quest’anno avrebbe significato il giorno 11 agosto per le squadre di Serie A).
Le garanzie
I pagamenti dilazionati (siano essi annuali o pluriennali) devono essere sempre garantiti dal compratore. Fermo restando che il rapporto di credito/debito rimane diretto fra le squadre di calcio, le garanzie vengono invece rilasciate per il tramite della Lega anche allo scopo di consentire alle squadre di poter utilizzare eventuali crediti eccedenti in compensazione.
Le garanzie possono essere fideiussioni bancarie o assicurative per le squadre di Serie A e B, mentre possono essere solo garanzie bancarie a prima richiesta per le squadre di Lega Pro. Le squadre di Serie A possono anche utilizzare, previa autorizzazione della Lega Serie A, la cessione dei crediti derivanti dai diritti televisivi per la stagione in corso quale garanzia per coprire i propri impegni.
Facciamo un esempio concreto.
La squadra “A” vende alla squadra “B” un calciatore per 5 mln di euro, pagabili in tre rate annuali: l’acconto di 1,5 mln, la seconda rata di 2 mln e la terza di 1,5 mln. “A” incasserà quindi subito 1,5 mln e poi vanterà un credito in stanza di compensazione per gli altri 3,5 mln mancanti, che sono garantiti dal compratore “B” mediante fideiussione rilasciata alla Lega.
Nel momento in cui “A” dovesse comprare da “C” un calciatore a 6 mln di euro, sempre pagabili in tre rate annuali (qui 1,8+2,4+1,8 mln) dovrà a sua volta versare l’acconto di 1,8 mln ma poi potrà usare i 3.5 mln di crediti esistenti per garantire parzialmente a “C” il pagamento delle rate successive, presentando la fideiussione solo per la differenza di 700mila euro.
Le garanzie (o i crediti esistenti) dovranno essere resi disponibili coerentemente con la data di acquisto e per l’intera cifra dilazionata. Quindi se il contratto viene depositato, ad esempio, entro il 31 luglio, la società acquirente dovrà versare la prima rata e le garanzie sulle rimanenti entro il 12 agosto.