La Commissione Lavori Pubblici e Comunicazione del Senato ha elaborato il disegno di legge di riordino sui porti commerciali; la bozza presenta alcune principali criticità: (a) durata e modalità di estensione delle concessioni (art 17 del Disegno), (b) obbligo per le imprese che operano nei porti di svolgere operazioni portuali e servizi con personale dipendente dedicato in esclusiva per ogni singolo porto (art 20); questa ultima revisione limita la libertà di impresa e di utilizzo, nell’attività aziendale, della forza-lavoro dedicata, prevedendone l’utilizzo in un singolo porto anche per imprese che operano su più porti, e non consentendo forme contrattuali, quali lavoro temporaneo e/o distaccamento, che potrebbero essere funzionali alla miglior conduzione aziendale.
Il disegno di legge non affronta il tema della cosiddetta autonomia finanziaria delle autorità portuali, mantenendo la copertura dei costi delle autorità portuali a sostanziale carico della fiscalità generale. Le Autorità Portuali sono definite come “ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, dotato di autonomia amministrativa ed organizzativa (…) nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla legge”. In tal modo, viene disincentivata una gestione imprenditoriale delle singole autorità, limitando altresì lo sviluppo di una concorrenza fra i singoli porti in una ottica di economicità dei servizi resi e di efficienza dei singoli porti.
In termini di “governo aziendale” (“governance”) è previsto che il Presidente delle Autorità sia nominato su indicazione del Presidente della Regione interessata, sentite Provincia e camere di commercio interessate, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, con modalità di nomina di tipo politico. La durata delle concessioni è determinata dall’Autorità portuale, tenuto conto del programma di investimento sostenuto dal concessionario.