Già da diversi anni si erano levate polemiche intorno all’esame di abilitazione alla professione forense, nate soprattutto a seguito delle rilevate disparità di trattamento nei confronti dei candidati a seconda della sede d’esame e della qualità degli elaborati, sempre più tendente al ribasso, con prove che non facevano emergere effettive capacità di ragionamento, bensì una semplice abilità nel ricercare i precedenti di riferimento, applicati quindi aprioristicamente senza attenzione alle peculiarità dei casi concreti.
Dalle nuove regole emerge un esame che, da un lato, rende più gravose la preparazione e la mole di studio per i candidati, ma che, dall’altro, incentiva un’effettiva comprensione dell’ordinamento, nonché un maggior grado di correttezza e trasparenza nella valutazione degli elaborati.
A partire dal 2017, dunque, verranno applicate per la prima volta le nuove regole stabilite dalla riforma dell’ordinamento della professione forense. In particolare, numerose modifiche sono state apportate alla disciplina dell’esame di abilitazione. Per meglio comprenderle, occorre preliminarmente delineare le caratteristiche dell’esame di avvocatura, che si articola nelle tre prove scritte ( nello specifico, la redazione di un parere di diritto civile, un parere di diritto penale e un atto giuridico ) e nella prova orale, da svolgersi successivamente, alla quale possono accedere solamente coloro che hanno superato la prima parte.
La nuova riforma rivela la palese consapevolezza del legislatore riguardo quelli che erano i difetti e le disfunzioni del vecchio sistema, ai quali cerca di rimediare con disposizioni puntuali e mirate.
Uno dei punctum dolens inerenti la prova scritta era la possibilità di utilizzare codici commentati, strumenti per molti versi utili, ma che nel tempo si sono prestati ad un uso scorretto. La loro introduzione, con la riforma del 1989, era stata dettata dalla volontà di rendere l’esame più coerente con la preparazione richiesta ai candidati, dai quali sarebbe stata valutata non solo la capacità di memorizzare meccanicamente le leggi, ma anche l’abilità di saper ragionare tenendo conto dell’influenza che giurisprudenza e dottrina esercitano sul panorama giuridico. In sostanza, la possibilità di utilizzare i codici commentati era volta ad avvicinare i candidati alla realtà della professione forense, con la salda consapevolezza che il diritto si forma e si sviluppa anche tramite la sua applicazione nei casi concreti e l’interpretazione che ne viene data nelle corti.
Da subito però si era affermato, come si è detto, un uso di scorretto di questo strumento, in quanto un’alta percentuale degli elaborati d’esame si riduceva ad un’acritica ricopiatura di precedenti, non supportata da un motivato ragionamento giuridico o da una originale capacità interpretativa. L’impegno dei candidati, durante la prova, era pertanto finalizzato a ricercare precedenti e massime aventi riferimento al caso concreto piuttosto che a sviluppare un percorso argomentativo coerente e logico e con qualche spunto originale.
Proprio per ovviare a questa problematica, la nuova riforma prevede la possibilità di utilizzare i soli testi di legge, senza citazioni giurisprudenziali e commenti. Al fine di applicare al meglio questa norma e renderla effettiva, però, si rendono necessari controlli rigorosi: per questo motivo la riforma stabilisce che i candidati dovranno consegnare i loro codici nei giorni precedenti all’esame, cosi che questi possano essere controllati e poi collocati direttamente sul banco in cui il candidato sosterrà l’esame.
Sempre nell’ottica di garantire la genuinità degli elaborati, nonché di scongiurare eventuali fughe di notizie o anticipazioni indebite la riforma prevede l’attivazione di una casella di Posta Elettronica Certificata per ciascun presidente delle commissioni distrettuali. Proprio tramite questo canale, tra i centoventi e i sessanta minuti prima dell’esame, verranno inviate, protette con un sistema di crittografia a chiavi asimmetriche, le tracce stabilite per ciascuna prova.
Inoltre, nella stessa direzione, si muove anche la disposizione che prevede che le aule in cui si svolgeranno gli esami dovranno essere monitorate e, soprattutto, schermate, in modo tale da escludere le frequenze dei telefoni cellulari ed i collegamenti a internet. In altre parole, sarà pressoché impossibile avere un contatto con l’esterno durante la prova.
Un’altra novità introdotta è il metodo di scelta della domande orali, che d’ora in avanti avverrà mediante estrazione a sorte da una banca dati telematica del ministero della giustizia. La motivazione che detta questa scelta è che, come rivelavano le statistiche, nelle varie zone del paese c’era grande disomogeneità nella percentuale dei promossi, con alcune regioni che, regolarmente, sfioravano vette del 90%, contro una media nazionale decisamente più bassa. Con questa disposizione si è cercato quindi di assicurare innanzitutto una tendenziale omogeneità a livello nazionale e, di conseguenza, una reale parità di trattamento per tutti i candidati.
In aggiunta, per garantire la trasparenza e la regolarità del nuovo metodo, il candidato avrà diritto ad assistere all’estrazione delle domande a cui dovrà rispondere, tenendo comunque ben presente che, in corso d’esame, i commissari potranno porre ulteriori quesiti per approfondire l’argomento.
In conclusione, appare evidente che la trasparenza, la regolarità e l’incentivazione allo sviluppo di un ragionamento giuridico critico e coerente costituiscano le linee guida di questa nuova riforma. Il nuovo sistema delinea un esame di abilitazione alla professione che sarà probabilmente più impegnativo, ma che dovrebbe, in definitiva, tendere ad una migliore preparazione dei candidati, chiamati a muoversi con intelligenza e dimestichezza all’interno del sistema giuridico, imparando a comprendere ed applicare in modo critico i principi generali dell’ordinamento.
Lorenzo Fabbri