Da una ricerca effettuata sulle controversie civili e penali in tema di procedure concorsuali o di reati fallimentari afferenti a società quotate, così frequenti negli ultimi anni a seguito della crisi economica che attraversiamo, Smartweek ha potuto verificare che di frequente gli organi inquirenti e giudicanti emettono delle sentenze fortemente condizionate dagli esiti delle Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU) dagli stessi affidate a terzi professionisti, spesso inclini ad applicare un concetto di “controfattualità” alla valutazione di un titolo quotato.
La “controfattualità” è definita dalla Treccani:
“In logica e filosofia della scienza, un enunciato condizionale (corrispondente a quello che in grammatica è detto periodo ipotetico dell’irrealtà) la cui protasi enuncia un’ipotesi contraria a quanto è realmente accaduto, mentre l’apodosi enuncia la conseguenza che sarebbe derivata da quell’ipotesi: per es., «se il vaso fosse caduto, si sarebbe rotto», dove ovviamente si presuppone che il vaso non è caduto. Più in generale, si parla talvolta di situazione controfattuale con riferimento a stati di cose, alternativi rispetto a quelli reali, derivanti da un’ipotesi contraria a un fatto realmente accaduto (per es., la situazione che si sarebbe verificata nel caso di vittoria della seconda guerra mondiale da parte della Germania).”
Quindi una affermazione, definita “condizionale controfattuale”, indica quale sarebbe stato il caso se il suo presupposto fosse stato vero (sebbene non sia stato vero). A nostro avviso, applicare un concetto di “controfattualità” alla valutazione di un titolo quotato è privo di valore metodologico o scientifico.