Come spesso accade, la decorrenza dei termini ha portato buoni frutti. Scaduto il termine del 30/9/2013, entro il quale le Regioni dovevano disciplinare le linee guida in materia di Apprendistato per uniformare una disciplina che ormai era diventata una giungla, con normative regionali diverse per ciascuna Regione, si è trovato l’accordo.
L’apprendistato è stato concepito quale strumento per agevolare l’ingresso dei giovani in azienda e strumento per il datore di lavoro, attraverso cui impartire la necessaria formazione al lavoratore in cambio di uno sgravio contributivo o sulla retribuzione. L’allora Ministro del Lavoro Sacconi, con il Decreto Legislativo n. 167/2011, aveva provato a rimettere ordine nella legislazione sull’apprendistato, al fine di rilanciare tale strumento che, ormai, era diventato inutilizzato dalle aziende per problemi circa l’applicazione delle varie normative regionali in materia di formazione.
La nuova riformulazione, che effettivamente è entrata in vigore nell’aprile del 2012, ha previsto tre tipologie di apprendistato: 1) per la qualifica e per il diploma professionale; 2) professionalizzante o contratto di mestiere; 3) di alta formazione e ricerca. La tipologia interessante per le aziende, in quanto conveniente in termini di costo del personale, è quella relativa all’apprendistato professionalizzante o di mestiere, con una durata massima di 36 mesi (fatto salvo un maggior periodo per le attività artigiane).