“Start up Innovativa”: Requisiti ed Agevolazioni Fiscali Per la Forma Societaria

Definizione

Con questa particolare terminologia societaria si è soliti riferirsi ad una società di capitali, eventualmente conformata come cooperativa, non quotata in mercati regolamentati (né in mercati multilaterali di negoziazione) avente quale oggetto sociale prevalente od esclusivo lo sviluppo, la produzione e la conseguente commercializzazione di prodotti o servizi  finiti ad alto contenuto tecnologico.

Requisiti formali e sostanziali:

– i soci persone fisiche  tra la costituzione e i successivi 24 mesi devono detenere la maggioranza delle azioni o quote rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea.

– la società deve essere costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi

– Ha la sede dei propri interessi in Italia.

– A partire dal secondo anno di attività dell’impresa, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro.

– La società non deve avere distribuito in passato utili e non deve comunque farlo successivamente.

– L’oggetto prevalente o esclusivo della società deve inerire, come già anticipato,lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o di un servizio ad alto valore tecnologico.

– Non deve derivare da operazioni di fusione o scissione societaria oltre che da operazioni di cessione totale o parziale.

– Deve inoltre possedere uno tra i seguenti requisiti:

1) spese in ricerca e sviluppo pari o superiori al 15% del maggior valore tra il costo e  il valore totale della produzione (pur considerando che dal computo si escludono alcuni valori determinati dalla legge).

2) impiego di collaboratori o dipendenti in percentuale superiore ad 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso del dottorato presso un’università italiana o straniera o in possesso di laurea, con svolgimento almeno triennale di attività di ricerca presso istituti privati o pubblici, italiani o stranieri. La percentuale sarà di 2/3 della forza di lavoro complessiva  nel caso di personale in possesso di laurea magistrale come disciplinato con decreto ministeriale.

3) società titolare,depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad alcuni tipi di invenzioni determinate dalla legge o titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato.

Agevolazioni:

esonero imposta di bollo e diritti di segreteria connessi agli adempimenti per l’iscrizione al registro delle imprese.

credito di imposta al 35%, fino al raggiungimento di 200 000 euro per impresa, per assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (dottorato di ricerca italiano o estero sempre che sia equipollente oppure dottorato di laurea magistrale tecnico- scientifica) e impiegato in attività di ricerca di sviluppo, purché i nuovi posti vengano conservati per almeno 3 anni (2 nel caso di PMI).

esenzione fiscale e contributiva del reddito derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari emessi in favore di amministratori dipendenti e collaboratori continuativi.

Detrazioni e deduzioni

– Coloro che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, direttamente o indirettamente, hanno diritto ad una detrazione del 19% (per i soggetti IRPEF) e del 20% ( per quelli IRES) sul totale investito. In start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico la detrazione sale a 25%  e 27%, rispettivamente. Se la detrazione è superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi non oltre il terzo. L’ammontare complessivo degli investimenti ricevuti  da ciascuna start-up in ogni periodo di imposta non deve essere superiore a 2,5 milioni di euro, pena la perdita dell’intera agevolazione di imposta.

– L’applicazione si applica per gli anni 2013/2016. L’investimento massimo detraibile non può eccedere 500.000 per i soggetti IRPEF e 1,8 milioni per quelli IRES e va mantenuto per un periodo minimo di almeno 2 anni.

– La detrazione si applica solo per i conferimenti in denaro, effettuato al momento della costituzione della start-up quando avviene un aumento di capitale sociale.

– Esistono,tra l’altro, alcuni casi di decadenza da tale agevolazione:

1) cessione anche parziale e a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati entro due anni dalla data di investimento (in questo caso i beneficiari nel caso in cui siano contribuenti IRPEF, devono restituire l’importo detratto insieme agli interessi legali). Nel caso in cui siano soggetti IRES subiscono il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato dagli interessi).

2) riduzione del capitale.

3) ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote intervenute prima del decorso del periodo minimo stabilito.

4) recesso o esclusione dei soggetti che effettuano investimenti diretti nelle start-up innovative durante i due anni di sorveglianza.

– Da ricordare anche che i tipi societari ammessi ai benefici sono: società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società in accomandita per azioni, società europea stabilità in Italia o società non residenti in Italia ma avanti gli stessi requisiti.

– Sono infine escluse le imprese costituite per effetto di scissioni o fusioni o cessioni di ramo d’azienda o di azienda. Se però queste operazioni avvengono dopo la costituzione della start up sarà l’ amministrazione finanziaria a valutare caso per caso nell’ambito della ordinaria attività di controllo.