Startup Innovativa: ecco i 7 Nuovi Requisiti

Il decreto lavoro, Dl 76/2013, entrato in vigore il 28-6-2013, ha introdotto alcune modifiche ai requisiti necessari per rientrare nel regime di startup innovativa, allargando la possibilità a più soggetti. Il ministero mette in atto pertanto l’ennesimo tentativo di rendere appetibili questi strumenti di creazione di startup ad alto potenziale. Il decreto abolisce essenzialmente il vincolo legato alla detenzione della maggioranza del capitale sociale da parte di persone fisiche, rendendo più accessibili i requisiti legati al titolo di studio in modo da accettare anche un personale composto per 2/3 da persone fisiche.

Ma veniamo ai nuovi 7 requisiti per costituitre una startup innovativa:

  • Non più di 48 mesi

La startup è costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.

  • In Italia

La società ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia.

  • Ultimo Bilancio

A partire dal secondo anno di attività della Startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di Euro.

  • No agli utili

La società non distribuisce utili ai propri soci e in ogni caso non ne ha neanche mai distribuiti in precedenza.

  • Oggetto Sociale

La Startup ha quale oggetto sociale esclusivo e prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

  • Operazioni straordinarie

La società non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

  • Ricerca e Sviluppo

La società possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo (inclusi soci ed amministratori), le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

  • Abolita la Maggioranza

Al momento della costituzione e nei successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci è detenuta da persone fisiche.