Joint Venture: Una Risposta all’Internazionalizzazione dei Rapporti

 Di più, la Joint Venture per essere costituita prevede, sintetizzando, tre fasi principali:

A)   Una prima fase caratterizzata in genere da intense negoziazioni che si consolidano in progressione mediante strumenti giuridici preliminari quali ,tra gli altri, la lettera d' intenti. In questa fase solitamente  vengono definiti aspetti di confidenzialità e "lock out" che volgono ad impedire che il partner intrattenga trattative con altri soggetti. Non solo perché tale trattativa risulta fondamentale per il fatto che vengano valutati elementi di vitale importanza quali norme fiscali, doganali, costo della forza lavoro nonché altri indicatori economici (senza contare tutte le valutazioni di politica commerciale come ad esempio valutazioni sul prezzo da praticare e le pianificazioni attinenti le strategie import-export).

B)   Una seconda fase decisoria in cui si consolida definitivamente la volontà di costituire tale forma contrattuale.

C)   Una terza fase caratterizzata dalla scelta di un partner che con il relativo "know how" possa apportare i vantaggi desiderati dalle parti al fine di raggiungere l'obiettivo che costituisce l'oggetto della strategia.

Della Joint Venture, poi, se ne conoscono due tipi principali: uno contrattuale ed uno societario. Nella variante contrattuale non sorge una società comune ma solo un accordo fra le parti volto  alla gestione di un'iniziativa comune e finalizzata alla ripartizione degli utili mentre, in quella societaria, si applica la disciplina della società mista del rapporto fra i soci e della ripartizione degli utili secondo le norme societarie in quanto  il risultato è proprio la creazione di una nuova impresa societaria.

Infine la partecipazione dei Co-venturers, in relazione all'oggetto della prestazione, può essere orizzontale o verticale: nel primo caso le due società agenti  svolgono attività simili. Nel secondo caso, invece, l'oggetto della prestazione può caratterizzarsi per attività disomogenee sebbene dirette ad un obiettivo comune. Insomma, la disciplina di tale istituto palesa una certa flessibilità  per i soggetti agenti (ovviamente entro i limiti legali ). Flessibilità intesa come dimensione o espressione di quella libertà d’iniziativa economica richiamata sul piano giuridico-pubblicistico nazionale non a caso anche dall'art 41 della costituzione oltre, ovviamente, dalle altre fonti sovranazionali ed internazionali.