Proprio la liberalizzazione della circolazione dei lavoratori fu ulteriormente ribadita mediante il Trattato di Maastricht del 1992 che consentiva, a chi fosse cittadino di uno stato membro, di assumere automaticamente la cittadinanza europea e, quindi, di poter circolare o lavorare sul suolo europeo. Proprio tale consapevolezza rende ad oggi possibile l'applicazione dell' istituto con una certa facilità. Nel caso in cui, invece, si tratti di Distacco di lavoratori esterni al territorio europeo risultano esserci maggiori limitazioni, alla luce del tentativo della stessa Unione Europea di preservare il maggiore equilibrio possibile del mercato interno , ed evitare così di generare effetti pesanti, come quelli derivanti dal cosiddetto Dumping sociale.
In seconda analisi, si tenga in considerazione che il distacco si manifesta come uno dei mezzi giuridici preferiti per pianificare un' esternalizzazione societaria. Con tale ultima espressione si intende la tendenza delle imprese, tra l'altro sempre più frequente, a coinvolgere altre aziende nella produzione del bene da immettere nel mercato, sebbene tale partecipazione non concerna il "core business" dell' azienda produttrice.
Questa strategia aziendale, attuata mediante il distacco, da un lato, consente di risparmiare notevolmente sui costi organizzativo -strutturali dell' azienda, dall'altro permette alla società di riferimento di "frammentare" la propria sede: cosa assolutamente sensata alla luce delle potenziali problematiche che derivano dalla vigenza dell' art 18 dello Statuto dei lavoratori in materia di licenziamento a cui si rinvia, per eventuali delucidazioni.
