Il jobs act ha iniziato a prendere forma con l’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, dei relativi decreti di attuazione. Le novità introdotte coprono molteplici tematiche. Tra le altre:
1) Contratti
2) Nuova aspi
3) Tutela della maternità
1) Contratti
Per quanto riguarda i contratti si evidenziano alcune modifiche di rilievo che sarebbe bene suddividere in relazione agli specifici tipi contrattuali:
–contratto a progetto: la riforma comporta l’eliminazione del contratto a progetto (altrimenti detto co.co.pro.), colpevole di aver agevolato l’elusione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Malgrado questa presa di posizione, tuttavia, sarà possibile utilizzare il co.co.pro. ancora per tutto il corso del 2015. Nel 2016, sarà invece utilizzabile solo con l’Intermediazione dei sindacati. Dal 1 gennaio dello stesso anno, comunque, ai co.co.pro. a contenuto personale ed etero-organizzati dal datore verrà riconosciuta la trasformazione in contratti di lavoro subordinato.
–contratto a tutele crescenti: formalmente in vigore dal primo marzo. Con esso cambia il regime in materia di licenziamento. Al lavoratore licenziato sarà, infatti, riconosciuto un indennizzo economico proporzionato agli anni di anzianità, fino ad un massimo di 24 mensilità. Inoltre, la reintegrazione sul posto di lavoro avverrà solo nel caso di licenziamenti discriminatori, nulli ed in una ipotesi di licenziamento disciplinare.
–lavoro accessorio (voucher): elevato fino a 7000 euro, pur rimanendo nella no tax area.
-apprendistato: i fallimenti delle riforme precedenti (compresa, ovviamente, la legge Fornero del 2012) hanno lasciato il posto ad un tentativo più concreto di sfruttamento di tale forma contrattuale. L’apprendistato, d’altra parte, costituisce per definizione uno strumento di impulso del mercato del lavoro, se sfruttato a dovere. Uno dei problemi principali degli ultimi anni si è relazionato ai costi eccessivi per il datore di lavoro. Di fronte a tale consapevolezza, il Governo ha spinto verso una diminuzione dei costi, ridotti al 10% al fine di incentivarne l’utilizzazione.
–contratto part–time: si osserva una miglior schematizzazione dei casi in cui il datore può richiedere lavoro supplementare al lavoratore. Disciplina che colpisce anche la determinazione delle pattuizioni di clausole flessibili ed elastiche. Viene inoltre concesso il diritto al lavoratore di richiedere di mutare il contratto full-time in contratto part-time nel caso di gravi patologie, oltre che per cause oncologiche come già precedentemente stabilito.