3) Con riferimento alle diverse tipologie di apprendistato, poi, si differenziano 3 categorie principali.
A) L' apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale concerne i giovani di età compresa tra 15 e 25anni e può riguardare tutti i settori di attività, compreso l' assolvimento dell' obbligo scolastico. Questo contratto non può eccedere i 3 anni( 4 nel caso di diploma quadriennale regionale). Di rilievo anche la possibilità che la contrattazione collettiva stipuli forme "atipiche" a tempo determinato per le attività stagionali.
B) L' apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è finalizzato all' assunzione di una qualifica professionale e possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni. Tuttavia, l' età minima scende a 17 anni se si é già in possesso di un qualifica professionale. Anche in questa forma sono previste eventuali contrattazioni atipiche a tempo determinato per attività stagionali.
C) L' apprendistato d' alta formazione e ricerca è anch'esso destinato ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni e si pone al fine di consentire il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria, di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compreso il dottorato di ricerca. Tale forma può essere utilizzata anche per i tirocini o praticantati previsti per l' iscrizione ai diversi albi professionali che lo prevedono.
4) Con riferimento alla retribuzione, all' apprendista per la qualifica e il diploma professionale é riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro che siano effettivamente prestate, ed inoltre delle ore di formazione nella misura del 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento, salva diversa volontà della contrattazione collettiva. Rimangono, per di più, in vigore il divieto di retribuzione a cottimo e la possibilità per il datore di lavoro di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante.
A conti fatti l' attuale disciplina sembra aver tentato una semplificazione rispetto alla precedente, soprattutto con riferimento agli adempimenti dei datori di lavoro. Non a caso, alcuni vertici aziendali di spicco hanno espresso di recente il proprio apprezzamento circa la nuova riforma. Che finalmente sia la volta buona?
